Quesito
 

Le valvole di sicurezza contro i ritorni di fiamma, adottate, in ottemperanza alla norma EN 730-1, per le apparecchiature per saldatura a gas soggette alla PED, ricadono nella definizione di accessori di sicurezza o nella definizione di accessorio a pressione secondo la PED?

 

Discussione
 

Per una corretta classificazione, è necessario chiarire la funzione di queste attrezzature; l’obiettivo finale, cioè, che si vuole conseguire con il loro intervento. In primo luogo, è opportuno chiarire che queste attrezzature possono avere, oltre a quella di prevenire il ritorno di fiamma e l’inversione del flusso di gas, anche la funzione di interrompere il flusso di gas e di impedire l’introduzione di impurità con apposito filtro installato all’entrata del gas. La loro funzione primaria è la protezione degli impianti di distribuzione di gas tecnici (per saldatura, ossitaglio e procedimenti connessi) impedendo l’inversione del flusso (agiscono dunque come valvole di non ritorno) e il ritorno di fiamma.

In generale, esse sono dotate, in combinazione col dispositivo di arresto di fiamma, di un dispositivo di blocco termico che, secondo la definizione di EN 730-1, interrompe il flusso di gas quando si supera una temperatura predeterminata. Il dispositivo di blocco termico interviene prima che la temperatura del gas, in corrispondenza del dispositivo di arresto fiamma, raggiunga valori tali da causare la propagazione della fiamma attraverso esso. Una volta intervenuto il dispositivo di blocco termico, la valvola continua a partecipare alla barriera di pressione del circuito a monte con il quale deve condividere i limiti ammissibili di pressione e temperatura (che saranno in generale più elevati di quelli di intervento del dispositivo di blocco termico). La valvola non ha, dunque, la funzione di proteggere il circuito in pressione a monte dal superamento dei limiti ammissibili (pressione e temperatura), ma insieme a questo deve essere a sua volta protetta da un dispositivo allo scopo installato. Essa deve assicurare la resistenza alla pressione del sistema di cui è parte sino all’intervento del dispositivo di sicurezza a monte. Ne segue che secondo la PED, queste valvole sono degli accessori a pressione e non degli accessori di sicurezza, giacché essi non sono progettati e immessi sul mercato con lo scopo finale di proteggere il sistema a pressione dal superamento dei limiti ammissibili PED (pressione e temperatura), ma solo ai fini della protezione dell’attrezzatura per la saldatura a gas. L’analisi dei rischi, opportunamente eseguita, dovrà documentare questa funzione, dimostrando che il guasto di questo dispositivo non compromette la protezione contro il superamento dei limiti ammissibili PED del sistema in cui esso è inserito, condizione assicurata dalla presenza sulla linea di uno specifico accessorio di sicurezza adatto allo scopo.

 

Base normativa
 

Gli accessori di sicurezza sono definiti nell’Articolo 1, paragrafo 2.1.3, e trattati nel paragrafo 1.4 dell’Articolo 3 (requisiti tecnici), nell’Allegato I, sezioni 2.10 (protezione contro il superamento dei limiti ammissibili dell’attrezzatura a pressione) e 2.11 (accessori di sicurezza) e nell’Allegato II.

L’Allegato II chiarisce che “gli accessori di sicurezza definiti dell'Articolo 1, punto 2.1.3 e oggetto dell'Articolo 3, punto 1.4 sono classificati nella categoria IV. Eccezionalmente, tuttavia, gli accessori di sicurezza fabbricati per attrezzature specifiche possono essere classificati nella stessa categoria dell'attrezzatura da proteggere.

Le linee-guida approvate dal comitato tecnico che trattano, più o meno direttamente, l’argomento sono: 1/20, 1/42, 1/43, 2/16, 2/29, 2/32, 2/33, 3/17, 5/6, 8/2, 8/13, 9/7.

La linea-guida 1/20 chiarisce l’ambito in cui un dispositivo di sicurezza debba essere classificato come accessorio di sicurezza ai sensi degli articoli precedenti:

“Affinché un sistema di controllo sia considerato come accessorio di sicurezza, esso deve essere progettato e immesso sul mercato con lo scopo finale di proteggere l’attrezzatura a pressione dal superamento dei limiti ammissibili, e quindi deve soddisfare i corrispondenti requisiti essenziali dell’Allegato I, sezione 2.11.”

La linea-guida 2/16 afferma quanto segue: "In generale i regolatori di pressione sono accessori a pressione. Solo nel caso in cui essi svolgano una funzione di sicurezza specifica, devono essere considerati accessori di sicurezza e devono soddisfare I requisiti dell’Allegato I, sezione 2.11. Quando un regolatore di pressione è installato in un assieme dove la pressione di progetto a valle del dispositivo è inferiore alla pressione a monte e il sistema a valle non è protetto da accessori di sicurezza, il costruttore dell’assieme deve assicurare che il regolatore di pressione soddisfi i requisiti di un accessorio di sicurezza. Note: È prevedibile che alcuni regolatori di pressione privi di una specifica funzione di sicurezza possano inavvertitamente essere usati come accessori di sicurezza. Il fabbricante del regolatore di pressione deve, in tal caso, corredare le istruzioni per l’uso con opportuni avvisi contro questo rischio.

La linea-guida 2/32 chiarisce che “in accordo alla definizione dell’Articolo 1 paragrafo 2.1.3, un accessorio di sicurezza è progettato per proteggere l’attrezzatura a pressione contro il superamento dei limiti ammissibili.” La linea-guida 2/33 afferma quanto segue: “Domanda: Quando un accessorio di sicurezza è costituito da una catena di sicurezza che a sua volta include “tipologie di attrezzature a pressione” (per esempio, una valvola o un cilindro), in quale categoria deve essere classificata tale “tipologia di attrezzatura? Risposta: Quando attrezzature a pressione sono integrate in una catena di sicurezza, sono considerate come parti di tale catena e, quindi, ricadono nell’analisi dei rischi della catena di sicurezza, che include l’aspetto del contenimento della pressione. Quando l’analisi dei rischi della catena di sicurezza evidenzia che il guasto di una singola attrezzatura a pressione facente parte della catena non dovrebbe provocare effetti dannosi sulla funzione di sicurezza che deve essere assicurata (es., sistema a prova di guasti), per la suddetta “tipologia di attrezzatura a pressione” la condizione risultante dall’analisi dei rischi della catena di sicurezza può essere soddisfatta dai requisiti di una categoria inferiore rispetto alla IV. La sua integrazione nella catena di sicurezza è ottenuta utilizzando la categoria IV o la categoria dell’attrezzatura per la quale la catena è stata specificamente progettata. Nota 1: Questo non preclude l’uso, come parte di una catena di sicurezza, di un’attrezzatura a pressione standard marcata CE.

Nota 2: Un accessorio di sicurezza, anche quando è costituito da una catena di sicurezza, non può essere classificato come un insieme.”

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