La Risoluzione del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa all'Approccio Globale, stabilisce i principi cardine della politica comunitaria per la valutazione di conformità:

  1. Si stabilisce un approccio coerente a livello comunitario basato sull’individuazione di differenti moduli cui corrispondono diverse procedure di valutazione e sulla definizione dei criteri per l’uso di queste procedure, la designazione delle organizzazioni che vigilano sulla corretta applicazione di esse e per l’utilizzo del marchio CE.
  2. Uso generalizzato delle norme europee sull’assicurazione qualità (EN ISO 9000) e dei requisiti che devono essere soddisfatti dalle organizzazioni di vigilanza (EN 45000).
  3. Promozione dell’instaurazione di sistemi di accreditamento e dell’uso di tecniche di confronto tra Stati Membri e a livello comunitario.
  4. Promozione di accordi di mutuo riconoscimento in tema di prove e certificazione laddove non esista una regolamentazione.
  5. Definizione di programmi tesi a minimizzare le differenze tra Stati Membri e settori industriali nella qualità delle infrastrutture, quali sistemi di taratura e metrologici, laboratori di prova, organizzazioni ispettive e certificative, organizzazioni di accreditamento, etc.
  6. Promozione del commercio tra la Comunità e paesi terzi attraverso accordi di mutuo riconoscimento, cooperazione e programmi di assistenza tecnica.

L’obiettivo dell’Approccio Globale è rendere il processo di valutazione di conformità, oltre che coerente, anche sufficientemente flessibile adattandolo alle esigenze dei singoli operatori. Nasce da ciò il concetto di approccio modulare. Si individuano diversi moduli in funzione di:

  • Stato di sviluppo del prodotto:

> progettazione,

> prototipo,

> produzione.

  • Tipo di valutazione:

> controllo documentale,

> approvazione del tipo,

> assicurazione qualità.

  • Chi esegue la valutazione:

> il produttore, o

> una terza parte.

L’Approccio Globale trova il suo compimento con la Decisione 90/683/EEC del Consiglio, successivamente superata dalla Decisione 93/465/EEC. Queste due decisioni stabiliscono le linee guida generali e le procedure di dettaglio per la valutazione di conformità da eseguirsi in accordo alle Direttive basate sul Nuovo Approccio. La valutazione di conformità si basa:

  • Sul controllo interno delle attività di progettazione e produzione del fabbricante;
  • Sull’esame del tipo eseguito da una terza parte in combinazione con il controllo interno del produttore;
  • Sull’esame del tipo o del progetto da parte di una organizzazione terza combinato con l’approvazione del prodotto o del sistema di assicurazione della qualità della produzione da parte di un’organizzazione terza, o la verifica del prodotto da parte di un’organizzazione terza;
  • Verifica della progettazione e della produzione da parte di un’organizzazione terza;
  • Approvazione dell’intero sistema di assicurazione qualità da parte di una organizzazione terza.

La Decisione 93/465/EEC stabilisce anche le regole per l’affissione e l’uso del marchio CE.